Quando un contratto contiene clausole contrattuali ambigue o contraddittorie, in che modo è possibile interpretarlo?
Una risposta al quesito l’ha data la recente sentenza n.30314 del 21.11.2019 della Corte di Cassazione, che si è trovata a valutare se fosse stato legittimamente interpretato un contratto assicurativo in materia di responsabilità sanitaria contenente clausole che avevano dato spazio a diverse interpretazioni.
Nell’occasione, la Suprema Corte ha ritenuto necessario riepilogare i principi generali sull’interpretazione del contratto (artt. 1362 e segg. c.c.), elencandone le priorità e le modalità di utilizzo.
Secondo la Suprema Corte, per poter interpretare correttamente il contenuto di un contratto contenente clausole ambigue, dubbie o contraddittorie, il primo dovere del Giudice è quello di accertare quale sia stata la comune volontà delle parti al momento della stipula.
Solo in tal modo, infatti, è possibile individuare quali siano stati gli interessi le parti contraenti hanno voluto concretamente tutelare e regolamentare sottoscrivendo il contratto.
A tale scopo, la Corte ha ricordato che non basta considerare il tenore letterale del contratto, ma che bisogna utilizzare anche gli altri criteri interpretativi soggettivi previsti dalla legge (art.1362, 1° co. c.c.)
Per dare un senso al contratto contenente clausole contrattuali ambigue, dubbie o contraddittorie, la Corte ha infatti ricordato che:
a) “il primo principale strumento (interpretativo) è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate… alla luce dell’intero contesto contrattuale“. Il che significa che le singole clausole devono essere considerate in correlazione tra loro ed in un’ottica unitaria, non potendo ogni singola clausola essere un mondo a sé stante (criterio del tenore letterale: art.1363 c.c.);
b) oltre al tenore letterale del contratto bisogna inoltre valutare la condotta complessiva dei soggetti contraenti, la natura e l’oggetto del contratto e gli interessi che le parti hanno inteso tutelare, conformemente ai “primari criteri interpretativi soggettivi” previsti dalla legge.
Richiamandosi ai “primari criteri interpretativi soggettivi“, la Suprema Corte ha dunque riassunto riassunto i seguenti prioritari criteri di interpretazione del contratto:
a) criterio di interpretazione globale del contratto, che impone di valutare il comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto (art.1362, 2° co., c.c.);
b) criterio di interpretazione funzionale del contratto, che “consente di accertare il significato dell’accordo in coerenza appunto con la relativa ragione pratica o causa concreta”. Il che significa che le espressioni a più sensi, nel dubbio, vanno interpretate nel senso più conveniente ed adatto alla natura ed all’oggetto del contratto (art.1369 c.c.);
c) criterio di interpretazione secondo buona fede (“fondato sull’esigenza di solidarietà contrattuale”) che “non consente … interpretazioni cavillose delle espressioni letterali contenute nelle clausole contrattuali, non rispondenti alle intese raggiunte (v. Cass. 23/5/2011, n.11295) e deponenti per un significato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell’accordo negoziale”. Il che significa che il contratto va interpretato conformemente agli interessi che le parti hanno voluto specificatamente tutelare stipulando il contratto (art. 1366 c.c.).
Per completare la panoramica dei criteri di interpretazione delle clausole contrattuali, è opportuno inoltre ricordare che:
a) in caso di clausole contrattuali ambigue, occorre tener conto delle pratiche generali interpretative vigenti nel luogo in cui il contratto è stato concluso o, se una delle parti è un imprenditore, nel luogo in cui ha sede l’impresa (art. 1368 c.c);
b) In caso di clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti, le stesse, nel dubbio, vanno interpretate a favore dell’altro contraente (art.1370 c.c.).
Poichè la legge tende a preservare la libertà contrattuale delle parti (principio di conservazione del contratto), in caso di dubbi interpretativi il contratto o le sue singole clausole (ovviamente purchè validi) vanno in ogni caso intesi nel senso che possano avere qualche effetto piuttosto che nessuno (art.1367 c.c.).
Va infine segnalato che, qualora il contratto rimanga oscuro nonostante l’applicazione di tutti i succitati principi previsti dalla legge, lo stesso andrà comunque interpretato:
a) nel senso meno gravoso alla parte obbligata, nel caso di contratto a titolo gratuito;
b) nel senso che realizzi l’equo bilanciamento degli interessi delle parti, se il contratto è a titolo oneroso (art.1370 c.c).
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