In quali casi l’ex ha diritto ad ottenere una quota del TFR del coniuge divorziato? E come calcolarla?
La risposta alla domanda la fornisce l‘art.12 bis della Legge 898/1970 (legge sul divorzio).
Tale norma stabilisce infatti che “il coniuge nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha il diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto titolare di assegno ai sensi dell’art.5, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell’indennità riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio“.
Come risulta dalla norma sopra citata, sono tre i requisiti per permettono al coniuge divorziato di richiedere la quota di TFR dell’ex consorte:
Quanto all’ammontare della quota in questione, essa è pari al 40% dell’indennità di fine rapporto dovuta al coniuge divorziato accantonata negli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso col matrimonio.
Pertanto, se tale indennità ammonta, ad esempio, ad €.45.000,00 dopo 30 anni di lavoro, di cui 15 sono coincisi con la durata del matrimonio, la quota di TFR che spetterà all’ex sarà di €.22.500,00 come da seguente conteggio:
€.45.000,00 : 30 (anni di durata del rapporto di lavoro) = €.1.500,00
€.1.500,00 x 15 (anni di durata del matrimonio) = €.22.500,00
Va detto che se il coniuge divorziato durante il rapporto di lavoro ha già ottenuto un’anticipo sul proprio TFR ai sensi dell’art.2120, 6° co. c.c., la quota del 40% spettante all’ex dovrà essere calcolata solo sulla rimanente indennità di fine rapporto.
La richiesta della quota in questione può essere avanzata solo se l’indennità di fine rapporto è maturata al momento in cui viene proposta la domanda di divorzio oppure in un momento successivo.
Occorre quindi che l’ex coniuge abbia cessato il rapporto di lavoro e percepito l’indennità finale quantomeno dopo che è stata proposta domanda di divorzio, anche se non è ancora intervenuta la sentenza definitiva.
Ciò perché gli effetti della sentenza retroagiscono al momento della domanda, nel caso venga accolta.
Ovviamente il coniuge che richiede la quota di TFR dell’altro deve anche essere titolare di un assegno di divorzio.
Se la domanda viene pertanto proposta contestualmente alle domande di divorzio e di assegno divorzile, tale quota spetterà soltanto quando verrà emessa la sentenza che pronuncia il divorzio dei coniugi e che liquida l’assegno di divorzio.
In tal caso, la quota di TFR dell’ex coniuge diventerà concretamente esigibile solo quando la sentenza (che dichiara il divorzio e concede l’assegno divorzile) passerà in giudicato.
La domanda relativa alla percentuale di TFR dell’ex coniuge può essere proposta sia nel ricorso per divorzio col quale viene richiesto anche l’assegno divorzile sia con un ricorso successivo, anche di modifica delle condizioni di divorzio.
La quota di TFR dell’ex può essere richiesta solo dal coniuge divorziato (in presenza dei requisiti di cui s’è detto) e non spetta al coniuge legalmente separato.
Poiché l’indennità di fine rapporto è una forma di retribuzione differita che contribuisce a formare il patrimonio familiare, in sede di separazione coniugale se ne potrà comunque tener conto nel quantificare l’assegno di mantenimento spettante al coniuge economicamente più debole.
Va infine segnalato che:
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