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    Immissioni rumorose dal bar sotto casa

    Pubblicato da ERMINIA ROSSI CASE' su Marzo 24, 2020
    immissioni rumorose moleste

    Le immissioni rumorose sono sempre vietate? Cosa succede se, soprattutto di sera, dal bar sotto casa provengono suoni e rumori molesti che disturbano la tranquillità del vicinato e non lasciano vivere e riposare serenamente?

    Sul punto, la Corte di Cassazione si è nuovamente espressa con ordinanza n.2757/2020, richiamando l’art.844 del codice civile e la propria precedente giurisprudenza.

    Immissioni rumorose: quando sono vietate

    Bisogna premettere che non tutte le immissioni rumorose che creano disturbo sono di per sé vietate (così come non sempre lo sono le immissioni di fumo, calore, esalazioni, scuotimenti, ecc.), essendo vietate solo quelle che “superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi” (art.844, 1° co. c.c.).

    Quanto al giudizio sulla “normale tollerabilità“, la Suprema Corte ha ricordato che non basta che le immissioni rumorose rientrino nei limiti previsti dalla normativa pubblicistica sull’inquinamento acustico (limiti fissati a 3dB di superamento del rumore di fondo nelle ore notturne ed a 5dB nelle ore diurne).

    Occorre infatti anche tener conto della “situazione ambientale, variabile da luogo a luogo secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia da quel complesso di suoni di origine varia e spesso non identificabile, continui e caratteristici del luogo, sui quali vanno ad innestarsi i rumori denunciati come rumori abnormi (c.d. criterio comparativo)”.

    Immissioni rumorose: quali azioni civili proporre

    Se non è possibile ottenere la cessazione delle immissioni rumorose in via stragiudiziale con l’invio di una raccomandata di contestazione, al danneggiato non resta che ricorrere all’azione giudiziale.

    Le azioni di carattere civile proponibili (ex art 844 c.c. e art.2043 c.c.) sono due:

    a) l’azione inibitoria, diretta a far cessare le immissioni rumorose:

    b) l’azione risarcitoria, diretta ad ottenere il risarcimento dei danni nel caso il denunciante abbia anche riportato un ingiusto pregiudizio alla propria salute psicofisica (tutelata anche dall’art. 32 della Costituzione) a causa dell’elevato disturbo arrecato al suo riposo, alla sua quiete domestica ed alle sue occupazioni quotidiane.

    I rimedi giudiziali

    Una volta accertata, tramite una consulenza tecnica, l’effettiva sussistenza dell’intollerabile intensità dei rumori provenienti dall’attività produttiva (nel nostro esempio, dall’attività del bar sotto casa, dotato di uno spazio esterno destinato alla clientela anche in orari serali), il giudice in ogni caso non può interrompere bruscamente l’attività in questione, ma è tenuto a “contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà” (art.844, 2° co. c.c.).

    Ciò significa che il giudice può ordinare all’esercente l’attività produttiva (commerciale o industriale) di applicare le misure ritenute concretamente più idonee ad eliminare la situazione di pregiudizio.

    Ad esempio, nel caso del bar, “limitando l’utilizzazione degli spazi esterni al locale ad orari che non sono destinati al riposo o in cui le esigenze degli occupanti la vicina abitazione possono ragionevolmente cedere alle opposte esigenze di tipo ricreativo)“.

    Va precisato che il giudice non è obbligato ad indicare l’adozione di una misura determinata, potendo egli genericamente “ordinare l’attuazione di quegli accorgimenti concretamente più idonei ad eliminare la situazione pregiudizievole“.

    Nella sua valutazione il giudice può inoltre “tener conto della priorità di un determinato uso“, considerando, ad esempio, se il bar era o meno esistente in loco prima di coloro che ne  lamentano il pregiudizio oppure se il bar si trova in una zona attivamente commerciale anzichè puramente residenziale.

    Ulteriori azioni amministrative e penali

    Oltre all’azione civile, contro le immissioni rumorose si possono esperire azioni amministrative e penali.

    Per quanto riguarda le prime, è possibile presentare un esposto al Sindaco del luogo in cui avviene l’inquinamento acustico, il quale farà intervenire i tecnici dell’ARPA per gli opportuni accertamenti e provvedimenti.

    Quanto all’aspetto penale, è possibile presentare denuncia per il reato previsto dall’art. 659 c.p. (Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone), che prevede un’ammenda da €.103,00 a €.516,00 per chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’autorità (2° comma).

    Tale articolo prevede anche l’arresto fino a 3 mesi o l’ammenda fino a €.309,00 per chi, con schiamazzi o rumori ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone nonchè spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici (1° comma).

    Lo Studio Legale ZRC è disponibile per chiarimenti e approfondimenti: info@studiolegalezrc.it.

    Immagine progettata da FREEPIK: www.freepik.com  (<a href=”https://it.freepik.com/foto-vettori-gratuito/mano”>Mano foto creata da pch.vector – it.freepik.com</a>)

     

     

     

     

     

     

     

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