Il diritto di visita del genitore non collocatario che vive fuori dal comune ove abita la prole come viene garantito durante le limitazioni alla circolazione dettate dall’emergenza sanitaria da Covid-19?
Purtroppo i diversi provvedimenti normativi che si sono succeduti nel corso della pandemia hanno ingenerato parecchia confusione, tanto da indurre madri e padri a ricorrere in via d’urgenza ai Tribunali per veder riconosciuto il prioritario diritto alla salute dei figli oppure il loro preminente diritto alla bigenitorialità, il che ha portato a discordanti pronunce giudiziali sull’effettività del diritto di visita.
Giova infatti ricordare che in un primo tempo il governo coi DPCM dell’ 8 e 9 marzo 2020 aveva consentito ai cittadini spostamenti e trasferimenti “per comprovate esigenze lavorative, per situazioni di necessità o per motivi di salute“, salvaguardando la loro possibilità di far rientro presso la propria residenza o abitazione o domicilio anche nel caso in cui si trovassero in Comuni diversi, il che aveva permesso al genitore non convivente il pieno esercizio del suo diritto di visita ai figli minori abitanti in un comune diverso dal proprio (dovendosi ricomprendere il diritto di visita fra le “situazioni di necessità”).
Si richiama in proposito l’apposita FAQ governativa che chiariva espressamente come fra gli spostamenti consentiti rientrassero anche quelli “per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque l’affidatario, oppure per condurli presso di sè… secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio“.
Diversamente, con successivo DPCM 22.3.2020 il Governo ha invece espressamente escluso la possibilità per i cittadini di spostarsi in un Comune diverso da quello della propria residenza o abitazione o domicilio, con ciò formalmente eliminando la possibilità per il genitore non convivente abitante al di fuori del comune di residenza, abitazione o domicilio della prole di esercitare il proprio diritto di frequentazione dei figli minori.
Come s’è detto, il diverso tenore letterale delle norme ha dato origine ad un conflitto giurisprundenziale di cui certamente non si avvertiva il bisogno in un momento storico tanto difficile e complesso.
Si citano, a titolo esemplificativo, i provvedimenti del Tribunale di Milano dell’ 11.03.2020 (Presidente dott.ssa Gasparini) favorevoli alla prosecuzione del diritto di visita nonchè del Tribunale di Verona del 10.03.20 (Relatore Dott. Bartolotti) e della Corte d’Appello di Bari (dott. Labellarte) favorevoli invece alla sospensione temporanea delle visite da sostituirsi con sistemi di videochiamata (Skipe, face time, ecc.) a causa del rischio sanitario cui il minore verrebbe sottoposto e cui esporrebbe le persone con cui vive al momento del suo rientro presso il genitore collocatario.
Fortunatamente il Governo è intervenuto a dirimere i conflitti interpretativi chiarendo la portata della norma nelle proprie FAQ.
In esse si legge infatti che “Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sè, sono consentiti anche da un comune all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonchè secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori” (cfr. Ministero della Salute faq #IoRestoaCasa)
Ciò dovrà ovviamente valere anche per i genitori separati non coniugati che godano di una regolamentazione giudiziale o comunque concordata dei loro rapporti economici e di frequentazione relativi alla prole.
Chiaramente, il diritto di visita dovrà ritenersi sospeso qualora il relativo esercizio da parte del genitore non collocatario possa comportare, per particolari modalità ambientali o personali, un effettivo pregiudizio alla salute del minore o di coloro che con lo stesso abitualmente convivono e che lo attenderanno al suo rientro a casa (è il caso, ad esempio, del genitore non convivente che avverta di sintomi tipici dell’infezione da Covid-19 o che, in occasione del week-end di sua spettanza, trattenga il figlio in un ambiente familiare a rischio di contagio).
Lo Studio Legale ZRC è disponibile per chiarimenti e approfondimenti: info@studiolegalezrc.it
Foto by Noelia Demaria per Pixabay