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    Fase 2 Coronavirus: la novità delle visite ai “congiunti”

    Pubblicato da ERMINIA ROSSI CASE' su Maggio 4, 2020
    congiunti

    Nel disciplinare la Fase 2 dell’emergenza epidemiologica, il DPCM 26.04.20 ha aperto un po’ le maglie al diritto di circolazione delle persone, consentendo ai cittadini di spostarsi non solo per comprovate esigenze lavorative o per motivi di salute,  ma anche per situazioni di necessità, ivi ricompredendo gli “spostamenti per incontrare i congiunti” (art.1, co.1, lett. a)

    Poichè il termine “congiunti“ ha provocato molteplici interpretazioni nell’individuare i soggetti che ne fanno parte, con circolare del 2.5.20 il Governo è intervenuto per fornire chiarimenti, al fine di evitare inopportune confusioni.


    Chi sono i “congiunti”

    Palazzo Chigi ha pertanto chiarito che, “l’ambito in cui può riferirsi la dizione “congiunti” può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile”.

    Devono dunque considerarsi congiunti: “i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge)“.


    Congiunti: chi sono i “parenti”

    Ma chi può essere considerato “parente”?

    L’ art.74 del codice civile stabilisce che “la parentela è il vincolo tra persone che discendono dallo stesso stipite“.

    Parente è dunque la persona unita ad un’altra da un capostipite comune.

    E’ il caso, ad esempio, dei fratelli (e della loro progenie), uniti dall’unico capostipite materno e/o paterno.

    Per quanto riguarda il rapporto di filiazione, non ci sono differenze tra il fatto che il figlio sia nato o meno dal matrimonio o se sia stato adottato.

    I parenti possono essere sia di linea retta che di linea collaterale.

    Vanno considerati parenti in linea retta le persone di cui l’una discende dall’altra (è il caso, ad esempio, del padre e del figlio, del nonno e del nipote, ecc.), mentre sono parenti in linea collaterale coloro che, pur avendo un capostipite comune, non discendono l’uno dall’altro (è il caso, ad esempio, dei fratelli, dei cugini, ecc.).


    Come calcolare il grado di parentela

    Come si calcola il grado di parentela?

    Soccorre in proposito l’art.76 del codice civile, che stabilisce che “Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all’altro parente, sempre restando escluso lo stipite”.

    Facendo un esempio, padre e figlio sono parenti di primo grado, mentre i fratelli e le sorelle sono parenti di secondo grado.

    Il vincolo di parentela termina col sesto grado (salvo alcuni effetti specificatamente determinati).


    Congiunti: chi sono gli “affini”

    Per quanto riguarda gli affini, il rapporto di affinità è disciplinato dall’art.77 del codice civile .

    Tale norma stabilisce che “l’affinità è il vincolo tra un coniuge ed i parenti dell’altro coniuge”.

    Il grado di affinità di un coniuge col parente dell’altro coniuge si calcola avendo riguardo sia al grado che alla linea (retta o collaterale) di parentela con cui tale parente è legato all’altro coniuge (ad esempio, il suocero di un coniuge è un affine di primo grado di quest’ultimo, essendo parente di primo grado – in quanto padre – dell’altro coniuge).

    Va segnalato che l’affinità non cessa con la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specificatamente determinati (art.77 co.2, c.c.).


    Congiunti: persone con stabile legame affettivo

    Considerato che le ulteriori figure di “coniuge“, “partner convivente” o “partner di unione civile” non sembrano creare problemi interpretativi, qualche confusione sorge invece nell’individuare quali possano essere le “persone legate da uno stabile legame affettivo” che la normativa emergenziale ha voluto parimenti far rientrare nella categoria dei “congiunti“, non avendo il Governo formulato chiarimenti al riguardo.

    A nostro avviso, in tale categoria dovranno rientrare senz’altro i fidanzati legati da un rapporto stabile (e presumibilmente destinato ad evolversi), considerato che a un rapporto di tal fatta la Corte di Cassazione ha già riconosciuto rilevanza giuridica, seppure in tema di risarcimento del danno da lesioni gravissime (cfr. sentenza n.7128 del 21.3.2013).

    Pare invece non possano rientrare gli amici, neppure fraterni.

    In ogni caso, nella pratica, si rivelerà  ben difficile operare dei distinguo, sicchè è prevedibile che proprio la fumosità della definizione adottata contribuirà ad ingenerare contenziosi in sede di opposizione alle sanzioni amministrative eventualmente applicate ai contravventori del DPCM 26.4.2020.

    Limitazioni al diritto di visita

    Al di là dell’accennata apertura, la pericolosità della pandemia da COVID-19 ed il timore di una nuova proliferazione del contagio hanno portato il DPCM a prevedere comunque una serie di limitazioni allo spostamento delle persone anche nell’ ipotesi delle visite ai congiunti (art.1. lett.a)

    Andrà pertanto sempre rispettato il divieto di assembramento e di distanziamento personale di almeno un metro e dovranno essere utilizzate le protezioni delle vie respiratorie.

    Lo spostamento dovrà inoltre essere corredato da autocertificazione e dovrà avvenire nell’ambito del territorio regionale, salvo che per ragioni di assoluta urgenza (oltre che per motivi di salute o per comprovate esigenze lavorative).

     

    Lo Studio Legale ZRC resta a disposizione per ogni approfondimento o chiarimento

    Immagine di Gordon Johnson by Pixabay

     

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